Corte Costituzionale, sentenza 06.12.2012 n° 272 , G.U. 12.12.2012
L’art. 5, co. 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è illegittimo e, in via consequenziale, sono anche illegittimi gli artt. 4, co. 3, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1» – 5, co. 2, primo periodo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», co. 4, limitatamente alle parole «I commi 1 e», co. 5, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e» – 6, co. 2, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,», 7, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1» e nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa» – 8, co. 5 – 11, co. 1, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13» – 13, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile» – 17, co. 4, lett. d) e co. 5, e 24 dello stesso decreto legislativo.
La detta legge infatti delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali il carattere dell’obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega.
(*) Riferimenti normativi: artt. 4-8, 13, 17 e 24, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
(Fonte: Massimario.it – 2/2013. Cfr. nota redazionale)